La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso: irrilevante il rapporto con l’allibratore straniero se manca la licenza.
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un operatore per l’esercizio abusivo dell’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto di un bookmaker estero privo di concessione in Italia. La pronuncia, emessa dalla Terza Sezione penale con sentenza depositata a settembre e relativa all’udienza del 14 luglio 2026, dichiara inammissibile il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello di Bologna del 19 dicembre 2025, che a sua volta aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nel giugno 2022.
I fatti risalgono al giugno 2018, quando presso un esercizio commerciale in provincia di Bologna sarebbe stata accertata un’attività organizzata di intermediazione e raccolta diretta di scommesse sportive per via telematica e telefonica, condotta senza la concessione statale né l’autorizzazione di polizia prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La contestazione riguarda la violazione dell’articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, norma che punisce l’esercizio non autorizzato dell’attività di raccolta di scommesse.
Nel ricorso, la difesa aveva sollevato cinque motivi, sostenendo tra l’altro l’insussistenza di una vera intermediazione, dato che il contratto di scommessa sarebbe stato stipulato direttamente tra il bookmaker comunitario e il consumatore italiano, e richiamando gli articoli 49, 51, 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in tema di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi. Veniva inoltre eccepito che l’attività fosse assentita da una comunicazione amministrativa presentata alla Questura ai sensi della legge n. 190 del 2014, e che la disciplina di settore risultasse oggettivamente incerta e frammentaria, tale da escludere l’elemento soggettivo del reato.
La Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni difensive, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’illecita raccolta di scommesse resta imputabile esclusivamente all’operatore italiano, a prescindere dai rapporti contrattuali con l’allibratore estero e dall’eventuale regolarità concessoria di quest’ultimo. I giudici hanno inoltre ribadito, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea a partire dalla sentenza Placanica del 2007, che le restrizioni previste dal diritto interno in materia di autorizzazione di polizia non risultano incompatibili con il diritto comunitario, in quanto giustificate da esigenze di ordine pubblico e di prevenzione delle infiltrazioni criminali, e che la comunicazione amministrativa prevista dalla legge n. 190 del 2014 non può in alcun modo sostituire l’autorizzazione di cui all’articolo 88 del regio decreto n. 773 del 1931.
Respinta anche la richiesta di sospensione condizionale della pena, già concessa nei precedenti gradi di giudizio insieme agli altri benefici di legge. La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una somma di 3 mila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente una responsabilità colposa nella proposizione dell’impugnazione.







