Illegittimo lo stop assoluto, ma restano il tetto di 100 euro a settimana per il contante e il divieto di prelievo, secondo il Consiglio di Stato che interviene sui Pvr.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto, previsto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che di fatto escludeva gli internet point dall’attività di punto vendita ricariche per i conti di gioco a distanza. La sentenza, la n. 7220/2026 della Sesta Sezione, è stata pubblicata il 30 settembre 2026 dopo l’udienza del 24 settembre. Il collegio ha però respinto le altre censure degli operatori, confermando il limite settimanale alle ricariche in contanti e il divieto di consentire prelievi dai conti di gioco.
Il contenzioso nasce dalla determinazione direttoriale del 25 ottobre 2024, con cui l’Agenzia ha istituito l’albo dei punti vendita ricariche in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 41/2024, uno dei provvedimenti del riordino del gioco a distanza. Un nutrito gruppo di esercenti, tra società e ditte individuali, aveva impugnato l’atto davanti al Tar Lazio, che con la sentenza 4391/2025 aveva accolto un solo motivo. Secondo i giudici di primo grado, le nuove regole non potevano applicarsi ai concessionari in proroga tecnica, e agli esercenti collegati, prima della conclusione della gara per le nuove concessioni. Tutte le altre censure erano state assorbite.
In appello il Consiglio di Stato ha innanzitutto corretto proprio questo passaggio. L’assorbimento, ha spiegato, è ammesso solo in casi tipizzati dall’Adunanza plenaria, che qui non ricorrevano: il ricorso era stato accolto solo in parte e i motivi non ancora esaminati erano autonomi e riguardavano l’assetto sostanziale della disciplina, non i profili temporali. Nel frattempo la gara si è conclusa, le nuove concessioni sono state assegnate e i contratti stipulati, come documentato dagli stessi appellanti nel corso del giudizio. Questo ha consentito al collegio di entrare nel merito.
Sul punto centrale il Consiglio di Stato ha dato ragione agli esercenti. A finire sotto la lente è l’articolo 6, comma 4, lettera g), della determina, che elenca i contenuti minimi dello schema di contratto che il concessionario deve adottare con il punto vendita ricariche. La norma impone di inserire il “divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”. Una clausola che, nella lettura dei ricorrenti condivisa dal collegio, escludeva tout court gli internet point dall’attività e che ricalcava la regola dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto legge 158/2012, dichiarata incostituzionale dalla sentenza 104/2025 della Corte costituzionale e che viene qui richiamata.
Richiamando quel precedente, i giudici osservano che la finalità di prevenire la ludopatia e tutelare la salute è legittima, ma un divieto generale e indiscriminato risulta sproporzionato e non adeguato, anche alla luce della giurisprudenza europea sulla proporzionalità delle restrizioni nel settore. La disposizione è stata quindi annullata nella parte in cui esclude gli internet point, con assorbimento delle questioni di legittimità costituzionale ed europea proposte in subordine. Il collegio precisa che resta fermo il potere dell’Agenzia di individuare, nei limiti della normativa primaria, una diversa soluzione che contemperi gli interessi in gioco.
Alla vigilia della decisione, i legali degli operatori avevano prospettato possibili profili di incostituzionalità sul tetto dei 100 euro e sulla presenza di computer nei punti vendita, questioni che il collegio ha poi risolto in modo diverso a seconda dei casi. Sul fronte del limite, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sulle ricariche effettuate in contanti o con strumenti diversi da quelli tracciati e già validati dal concessionario. Secondo la Sezione la norma non risponde a logiche antiriciclaggio, come sostenuto dagli operatori, ma a finalità di tutela della salute, rientranti tra i principi della legge delega. Il contante, si legge, rende meno visibili la spesa e i suoi effetti sul patrimonio, e può essere occultato più facilmente da chi è affetto da ludopatia o a rischio. Per questo il raffronto con la disciplina antiriciclaggio e con quella bancaria non è pertinente, così come quello con il gioco fisico, dato che il gioco online presenta rischi peculiari legati anche alla solitudine del giocatore.
Il collegio ha inoltre respinto la tesi del possibile effetto dissuasivo sul gioco lecito a vantaggio di quello illegale, e ha giudicato non esiguo il limite, che su base mensile potrebbe arrivare a circa 400 euro in contanti. Quanto all’obbligo, i giudici ricordano che la norma affida al concessionario le misure informatiche necessarie a garantire il rispetto del tetto, per cui non può parlarsi di prescrizione inesigibile. L’eventuale inidoneità delle misure tecniche potrà semmai essere valutata nel caso concreto.
Confermato anche il divieto per i punti vendita di consentire il prelievo delle somme presenti sui conti di gioco. Per il Consiglio di Stato si tratta di uno sviluppo logico e coerente del divieto di pagamento delle vincite previsto dalla delega, perché prelevare dal conto dopo l’accredito equivale di fatto a erogare la vincita in modo indiretto. Nessuna violazione, dunque, degli articoli 3, 41 e 76 della Costituzione.
Respinto infine l’appello incidentale dell’Agenzia, che contestava l’annullamento in primo grado dell’applicazione immediata dell’albo ai concessionari in proroga. Il Consiglio di Stato ha condiviso il ragionamento del Tar: introdurre subito requisiti nuovi per gli esercenti avrebbe inciso sulle reti dei concessionari ancora in attività, in violazione dell’esigenza di stabilità del quadro normativo e del legittimo affidamento, tanto più in attesa dell’esito della gara. Le spese di lite dei due gradi di giudizio sono state compensate.







