Punti vendita ricariche, il Consiglio di Stato conferma albo e limite di 100 euro a settimana

Respinti l’appello dei concessionari e quello di Adm: le regole sui Pvr valgono solo per le nuove concessioni.

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della disciplina sui punti vendita ricariche contenuta nel decreto legislativo 41 del 2024, compresi l’istituzione dell’albo, il limite di 100 euro settimanali per le ricariche e il divieto di prelievo presso i Pvr. Con la sentenza numero 7472, depositata il 12 ottobre, la Sesta Sezione ha però respinto anche l’appello incidentale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ribadendo che le nuove regole non potevano essere applicate subito ai concessionari in proroga tecnica.

La causa era stata avviata da otto concessionari del gioco a distanza contro la pronuncia del Tar Lazio, che aveva accolto solo il motivo relativo all’efficacia immediata della determinazione Adm del 25 ottobre 2024 e aveva assorbito tutte le altre censure. Secondo il Collegio, come si legge nella sentenza, quell’assorbimento era sbagliato: la gara per le nuove concessioni nel frattempo si è conclusa e i contratti sono stati stipulati, per cui l’interesse a una decisione nel merito non era venuto meno. I giudici hanno quindi esaminato i motivi riproposti e li hanno respinti.

Sul piano costituzionale, il Consiglio di Stato ha giudicato manifestamente infondata la questione sollevata in relazione alla legge delega, rilevando che l’intesa in Conferenza unificata era comunque intervenuta prima dell’esame dello schema di decreto da parte delle commissioni parlamentari. Nel merito, il passaggio dal tetto di 5.000 euro per singola operazione a quello di 100 euro a settimana è stato ritenuto coerente con le finalità della delega, tra cui la tutela dei soggetti più vulnerabili, la prevenzione dei disturbi legati al gioco e il contrasto al gioco minorile. Il divieto di prelievo presso i Pvr, per i giudici, discende direttamente dalla delega, che esclude per questi punti vendita il pagamento delle vincite. Analogo giudizio sul divieto di vincolo di mandato in esclusiva, ritenuto ragionevole perché volto a evitare una rete fisica parallela e a tutelare la concorrenza.

Non sono però mancati rilievi sull’operato dell’Agenzia. La sentenza richiama le precedenti pronunce sull’illegittimità dell’esclusione generalizzata di internet point e circoli privati dall’attività di ricarica, precisando che si tratta di vizi circoscritti, non tali da travolgere la determina nel suo complesso. Legittima, invece, la correlazione tra l’elenco Ries e l’albo, che impedisce di operare come punto vendita ricariche agli esercizi colpiti da sospensione o cancellazione.