Apparecchi su navi da crociera, Tribunale Firenze conferma orientamento e annulla sanzioni

Il Tribunale di Firenze annulla di nuovo sanzioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli  per la presenza di apparecchi da intrattenimento su navi da crociera.

 

Con quattro nuove sentenze depositate il 28 settembre 2026, il Tribunale di Firenze ha chiuso il primo grado di giudizio di un articolato filone contenzioso, accogliendo le difese formulate dallo Studio Legale Ripamonti (avvocati Marco e Riccardo Ripamonti) per conto della società armatrice della nave e del gestore degli apparecchi da gioco, annullando le sanzioni elevate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La controversia era nata a seguito di una serie di verifiche condotte da Adm nei porti italiani (tra cui Livorno) a bordo di traghetti e navi passeggeri. Durante i controlli, gli operanti avevano contestato la presenza – sulla nave – di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro affetti da presunte irregolarità amministrative (tutte riconducibili all’art. 110, comma 9 Tulps), poi sfociate in conseguenti ordinanze-ingiunzione.

Già nel mese di agosto, lo stesso Tribunale fiorentino, con sentenze n. 4184 e n. 4231 (emesse, rispettivamente, il 7 e il 22 agosto 2026), aveva annullato due ordinanze sanzionatorie di Adm relative al medesimo filone contenzioso, tracciando una strada che le successive quattro decisioni (n. 4421, 4423, 4430 e 4431 del 2026) hanno, poi, blindato.

Dalla motivazione del Giudice fiorentino spicca l’applicazione dell’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 457/1997: una norma speciale che neutralizza l’applicazione dell’articolo 110 del Tulps per le attività condotte sulle navi passeggeri iscritte al Registro Internazionale durante la navigazione al di fuori delle acque territoriali. Il Tribunale, sul punto, ha tracciato una netta distinzione tra i locali di una nave e gli esercizi commerciali sulla terraferma, evidenziando che, su un’imbarcazione, l’irregolarità di un apparecchio non può mai considerarsi permanente, poiché dipende a seconda del fatto che la navi si trovi, o meno, all’interno delle acque territoriali italiane. Il che rende del tutto sproporzionato e irragionevole pretendere lo smontaggio o la rimozione fisica degli apparecchi ogniqualvolta la nave entri in acque nazionali.

Per tale ragione, il Tribunale ha stabilito che l’adozione di accorgimenti inibitori — come ad esempio lo spegnimento degli apparecchi e/o l’affissione di cartelli “fuori servizio” sugli stessi  — sia pienamente sufficiente a escludere ogni violazione. Piuttosto, è onere dell’Amministrazione dimostrare l’effettivo utilizzo dei giochi o la loro concreta messa a disposizione della clientela durante la sosta in porto. Una prova che, nei casi esaminati, è totalmente mancata, atteso che i funzionari di Adm non hanno effettuato alcuna verifica sulle memorie storiche degli apparecchi, né compiuto prove tecniche di gioco, né rinvenuto passeggeri intenti a giocare.

Con questa serie di pronunce perfettamente conformi, il Tribunale di Firenze rafforza un orientamento “già solido e rigoroso, offrendo maggiori certezze all’intero settore”, come si legge in una nota dello Studio legale.

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