Distanziometro, Tar Campania: dopo la revoca della licenza la sala scommesse riapre come nuova attività

Respinto il ricorso di una società di Torre Annunziata: la cessione delle quote non salva l’esenzione dai 250 metri.

Quando la licenza di pubblica sicurezza viene revocata, l’esenzione dal distanziometro decade con lei, anche se società, locale e organizzazione restano le stesse. È il principio fissato dal Tar Campania, che ha respinto il ricorso di un punto scommesse di Torre Annunziata contro il diniego della licenza ex articolo 88 del Tulps.

L’esercizio, sul corso Vittorio Emanuele III, era autorizzato dal 2017. La Questura di Napoli aveva revocato la licenza nel luglio 2022, e a ottobre le quote della società erano passate a nuovi soci, che avevano cambiato anche concessionario. La richiesta di un nuovo titolo, presentata a gennaio 2023, si è però scontrata con la legge regionale n. 2 del 2020: il locale si trova a circa cento metri da una chiesa, contro un minimo di 250.

La società sosteneva di non essere una nuova apertura, poiché l’attività era precedente alla legge regionale e a cambiare erano state solo le quote. Nella sentenza n. 5949 pubblicata oggi, la Quinta Sezione ha dato ragione all’amministrazione. La salvaguardia per le attività preesistenti consente di proseguire un esercizio ancora autorizzato, anche con un nuovo titolare, ma non garantisce al locale un’esenzione permanente. Qui la continuità si era interrotta prima del cambio di soci, che non poteva trasferire un titolo ormai inesistente. Pur ammettendo la continuità aziendale, scrivono i giudici, resta la «cesura del titolo di polizia».

Secondo il collegio, che richiama un proprio precedente di aprile, non contano né il nuovo rapporto con il concessionario, che riguarda un piano diverso dalla licenza di polizia, né la circolare del Viminale del 2018, che non può derogare alla legge regionale. Spese compensate, data la novità della questione sul rapporto tra continuità societaria e continuità autorizzatoria.