Lo Studio Legale Ripamonti collega il fenomeno alla restrizione dei Pvr imposta dal riordino del 2024.
Le Linee guida Agcom n. 200/26/Cons, pubblicate lo scorso 29 luglio come “atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco patologico“, tornano a puntare i riflettori sul fenomeno dei tipster, soggetti che diffondono sui social pronostici sportivi presentati come dotati di presunte capacità predittive. Il punto 77 del documento, in particolare, stigmatizza espressamente la “proliferazione incontrollata (anche in collegamento a operatori non autorizzati) di account social di tipster con sedicenti capacità predittive”, censurandone la strumentalizzazione a fini promozionali per conto di bookmaker anche non autorizzati.
Ad analizzare il passaggio è lo Studio Legale Ripamonti, che in un intervento diffuso sui propri canali social, prova a ricostruire le cause di questo fenomeno, chiedendosi se si tratti di un’anomalia spontanea del mondo digitale o se sia piuttosto la risposta prevedibile del mercato alla contrazione operativa subita dalla rete dei Punti Vendita Ricarica per effetto del D.Lgs. 41/2024, il cosiddetto riordino del settore.
Prima della riforma, ricorda lo studio, il Pvr rappresentava un canale promozionale pienamente legittimo per il gioco a distanza, così come previsto dall’art. 5, comma 2, lettera g) dello schema di convenzione di concessione, che consentiva ai concessionari di “promuovere e diffondere” i giochi tramite soggetti terzi incaricati, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta di scommesse sancito dalla legge n. 401 del 1989. Dopo l’introduzione del Decreto Dignità nel 2018 e del conseguente divieto generalizzato di pubblicità, i Pvr erano rimasti di fatto l’unico canale lecito di promozione fisica per i concessionari del gioco a distanza.
Con il riordino del 2024 e la Determinazione Direttoriale Adm del 25 ottobre dello stesso anno, che ha istituito l’Albo dei Pvr, il quadro regolatorio si sarebbe irrigidito in modo significativo: dal limite di 100 euro settimanali per le ricariche in contanti al divieto assoluto di esporre orari, palinsesti, quote e materiale informativo. Per lo Studio Ripamonti questi vincoli avrebbero prodotto un duplice effetto, privando i concessionari, in particolare quelli di dimensioni medio-piccole, del loro principale canale promozionale sul territorio, e sottraendo ai giocatori un presidio informativo utile a orientarli verso l’offerta legale e a renderli consapevoli dei rischi legati al gioco patologico.
Da qui l’ipotesi al centro dell’intervento: venuto meno lo spazio fisico di comunicazione, la domanda di informazione da parte degli appassionati e l’esigenza dei concessionari di farsi conoscere si sarebbero trasferite in quel “vuoto” comunicativo e promozionale lasciato dal legislatore, dove si sarebbe innestata la proliferazione dei tipster. Lo studio sottolinea come questa categoria, se orientata a finalità descrittive e informative, potrebbe in realtà rappresentare anche uno strumento utile per veicolare messaggi di gioco responsabile e per indirizzare gli utenti verso i circuiti autorizzati, più che un fenomeno da contrastare in sé.
Su questo sfondo, lo Studio Ripamonti indica come momento chiave la prossima udienza del 24 settembre davanti al Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle restrizioni imposte ai Pvr dal riordino del 2024. Una eventuale “riabilitazione” della rete, secondo lo studio, potrebbe affiancarsi in modo sinergico al mondo digitale dei tipster, ripristinando un presidio promozionale fisico e sicuro capace di canalizzare la domanda di gioco verso i soli operatori autorizzati dallo Stato.
credit foto : profilo instagram Studio Ripamonti







