Dl carburanti, la Relazione tecnica: ‘Investimenti in comunicazioni gioco responsabile sono spese di rappresentanza’

Trasmesso in Senato il decreto carburanti, la Relazione tecnica dettaglia le misure, anche qualificative, in materia di gioco e sua comunicazione.

 

Il decreto carburanti e il rispettivo disegno di conversione in legge sono stati trasmessi in Senato dopo la pubblicazione del primo in Gazzetta ufficiale, e la Relazione tecnica messa a punto a corredo dei testi fornisce importanti chiarimenti sulle disposizioni in materia di gioco.

Analizzando l’articolo 3, recante “Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale”, i tecnici parlamentari sottolineano dunque che “con le disposizioni di cui al comma 3 si modifica l’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 108 del Tuir, volto a qualificare, ai fini fiscali, gli investimenti in comunicazione responsabile sostenuti dai concessionari di gioco d’azzardo (ex decreto legislativo n. 41 del 2024) come spese di rappresentanza“.

Il comma 4, prosegue la Relazione tecnica, prevede che “le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte, non siano deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

Il comma 5 “riproduce il contenuto dei commi 3 e 4, inserendoli nel Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2027. Come indicato al comma 6, le disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2026.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 3, in base alle informazioni trasmesse dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si osserva che gli interventi e gli investimenti in campagne  informative o iniziative di comunicazione responsabile per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, in relazione al numero dei concessionari di gioco a distanza e ai loro ricavi netti, sono stimati in circa 7 milioni di euro su base annua e circa 3 milioni di euro per il 2026. In assenza di informazioni sulle spese che saranno sostenute dal singolo contribuente e che incorreranno nei limiti previsti dall’articolo 108 del Tuir per la deducibilità delle spese di rappresentanza, alla disposizione si ascrivono potenziali effetti finanziari positivi, allo stato, pertanto, prudenzialmente non stimati”.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 4, “si osserva che, secondo quanto rappresentato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad oggi non risultano effettuate spese di pubblicità ‘diretta’ nel settore dei giochi e delle scommesse, essendo tali forme pubblicitarie vietate dalla normativa vigente. Sono state, tuttavia, segnalate forme di promozione indiretta a siti di informazione sportiva riconducibili ai medesimi gruppi societari, attività di comparazione delle quote durante le trasmissioni sportive e sponsorizzazioni di portali che, pur non raccogliendo formalmente scommesse, risultano strettamente collegati ai principali bookmaker”.

La disposizione di cui al comma 4 “interviene sulle ipotesi in cui il costo remunera una sponsorizzazione vietata dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, rendendolo fiscalmente indeducibile, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito e con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in tema di sanzioni e somme direttamente riconducibili alla violazione.
Dal punto di vista finanziario, non essendo disponibili dati circa la consistenza di tali costi, alla disposizione si ascrivono effetti finanziari prudenzialmente non stimati. Le eventuali maggiori entrate accertate ai sensi del comma 7 saranno destinate all’incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282″.

Ecco il testo integrale dell’articolo 3 (dal terzo comma in poi), che ovviamente dovrà diventare legge e che potrebbe essere dunque suscettibile di modifiche:

3. All’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. ».

4. Le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

5. All’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2-ter. Le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. ».

6. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare con cadenza annuale sono accertate le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 5. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

 

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