Tar Lazio annulla le penali Adm per i livelli di servizio: criteri retroattivi, sanzioni da rifare

I giudici annullano il provvedimento sanzionatorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e impongono l’applicazione del minimo edittale previsto dalla convenzione di concessione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio interviene nuovamente sul fronte delle penali applicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il mancato rispetto dei livelli di servizio nella gestione della rete telematica degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del Tulps. Con la sentenza n. 14576/2026,, la Sezione Quarta Ter ha parzialmente accolto il ricorso presentato da un operatore del settore, mettendo un punto fermo sul rapporto tra la retroattività dei criteri sanzionatori e i principi civilistici che regolano le clausole penali.

Alla base del contenzioso, secondo quanto emerge dagli atti, vi era un provvedimento con cui Adm aveva quantificato in circa 277 mila euro le penali dovute dalla società per due periodi di rilevazione, il 2015 e il 2016, riducendo poi tale importo a circa 276 mila euro all’esito del contraddittorio procedimentale concluso l’11 dicembre 2024. La società, concessionaria della rete telematica per gli apparecchi Awp e Vlt, aveva impugnato il provvedimento davanti al Tar insieme alla determinazione direttoriale del 16 marzo 2021, con cui l’Agenzia aveva fissato i criteri generali per il calcolo delle penali previste dall’Allegato 2 alla convenzione di concessione.

Il primo fronte del ricorso, quello più teorico, si è rivelato un binario morto per l’operatore. Il Collegio ha infatti confermato, in linea con orientamenti già consolidati della stessa sezione e del Consiglio di Stato, che le penali in questione non hanno natura di sanzione amministrativa, bensì di clausola penale contrattuale ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, con funzione di predeterminazione forfettaria del danno da inadempimento. Da qui l’inapplicabilità dei principi propri della legge n. 689/1981, comprese le garanzie su tempestività della contestazione e imputabilità soggettiva tipiche dell’illecito amministrativo.

Il vero punto di svolta della sentenza riguarda invece la determinazione direttoriale del 2021. I giudici ne hanno salvato l’impianto generale, ritenendo non irragionevole un sistema di calcolo ancorato a parametri come l’annualità della violazione e la recidiva, ma hanno censurato in modo netto la sua applicazione al caso concreto. Il Collegio ha ritenuto l’importo complessivo delle penali manifestamente eccessivo ed è intervenuto d’ufficio con il potere di riduzione previsto dall’articolo 1384 del codice civile, valorizzando due circostanze ritenute decisive: il lungo lasso di tempo intercorso tra le violazioni contestate, risalenti al 2015-2016, e l’effettiva irrogazione delle penali, arrivata solo nel dicembre 2024, e soprattutto l’applicazione di criteri di quantificazione adottati nel 2021, quindi ben successivi ai fatti contestati e non conoscibili in anticipo dall’operatore al momento della condotta.

Meno fortuna hanno avuto le censure relative al presunto difetto di motivazione del provvedimento, alla ripartizione dell’onere della prova tra le parti e alla mancata riduzione della penale per un intervento di manutenzione sul sistema di gioco Vlt-Spielo che l’operatore sosteneva di aver effettuato l’11 gennaio 2016: secondo il Tar, la relativa documentazione prodotta in giudizio non era sufficiente a dimostrare che l’intervento fosse stato tempestivamente comunicato all’Agenzia.

Il risultato finale è un accoglimento parziale del ricorso: il Tar ha annullato il provvedimento dell’11 dicembre 2024, obbligando Adm a rideterminare l’importo delle penali applicando, per le violazioni antecedenti alla determinazione direttoriale del 2021, i minimi edittali previsti dall’articolo 30 e dall’Allegato 2 della convenzione, anche quando questi risultino inferiori a quelli fissati dalla determinazione stessa. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.