Tar Toscana: due minorenni in sala scommesse a Firenze, confermata la chiusura

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto la domanda di sospensiva di una chiusura di una sala scommesse che aveva ‘ospitato’ due minorenni in sala durante un controllo delle forze dell’ordine.

 

La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto la richiesta urgente con un decreto cautelare monocratico da parte di un titolare di una sala scommesse di Firenze, di sospendere la chiusura temporanea dell’attività. Il merito del ricorso deve ancora essere esaminato.

I fatti

La sospensione dell’attività per sette giorni, scattata lo scorso 9 settembre, era stata decisa dalla Questura del capoluogo toscano, ai sensi dell’articolo 10 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e riguarda le attività esercitate sulla base di due licenze rilasciate nel giugno 2024.

Durante un controllo del 24 luglio 2026 sarebbero stati trovati all’interno del locale due minorenni, in violazione della normativa che vieta l’ingresso a chi non ha compiuto la maggiore età nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro.

In un precedente controllo del 3 aprile 2024 sarebbe stato trovato alla gestione dell’attività un soggetto privo della prescritta approvazione come rappresentante.

Le ragioni del ricorso

La ricorrente ha chiesto al presidente del Tar un intervento immediato perché la prima camera di consiglio utile si sarebbe tenuta quando i sette giorni di sospensione erano ormai trascorsi. Un’eventuale tutela concessa successivamente, secondo la difesa, sarebbe quindi risultata inutile.

L’esercente ha indicato diversi possibili danni: perdita degli incassi durante la chiusura; trasferimento della clientela verso attività concorrenti; danno reputazionale provocato dalla chiusura disposta dalla polizia; deterioramento dei rapporti con il concessionario; possibile risoluzione del contratto commerciale.

Le motivazioni del Tar

Il presidente del Tar ha effettuato una comparazione tra l’interesse economico dell’impresa e quello pubblico perseguito dalla Questura.

Secondo il decreto, nel caso in esame assume carattere prevalente la tutela della salute e il contrasto al gioco d’azzardo patologico tra i più giovani. La presenza contestata di due minori ha quindi avuto un peso determinante nella valutazione cautelare.

Il Tribunale ha inoltre considerato che la durata limitata a sette giorni della sospensione, la natura prevalentemente economica del pregiudizio denunciato e la possibilità, almeno in linea teorica, di risarcire successivamente tale danno per equivalente.

Su queste basi è stata respinta la domanda cautelare monocratica. Il decreto produce quindi un effetto preciso: la sospensione disposta dalla Questura non viene bloccata e rimane efficace.

Il merito al 7 ottobre

Si deve comunque ancora discutere il merito con la domanda cautelare sarà esaminata collegialmente nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026. A quella data, tuttavia, la sospensione di sette giorni sarà già terminata.

Potrebbe comunque rimanere l’interesse della ricorrente a ottenere l’annullamento del provvedimento, sia per eliminare gli effetti giuridici e reputazionali della contestazione sia in vista di un’eventuale domanda risarcitoria. La rilevanza concreta di questo interesse dovrà essere valutata nel prosieguo del giudizio.

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