Tutela apparecchi da intrattenimento storici, vintage o di interesse culturale, la senatrice Stefani presenta Ddl

La senatrice della Lega Erika Stefani presenta un disegno di legge mirante alla tutela degli apparecchi da intrattenimento storici, vintage o di interesse culturale.

 

Un nuovo disegno di legge in materia di gioco arriva in Senato, anche se con connotazioni e finalità differenti rispetto al solito.

La senatrice della Lega Erika Stefani ha infatti presentato un disegno di legge recante “Modifica dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di apparecchi da intrattenimento storici, vintage o di interesse culturale”.

L’annuncio è stato dato nella seduta dell’aula di ieri, giovedì 17 settembre e il testo deve essere ancora pubblicato e assegnato per l’esame alle commissioni competenti.

L’articolo 110 del Tulps, numerose volte modificato nel corso del tempo, definisce tra l’altro gli “apparecchi idonei per il gioco lecito” e prevede che “con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi”.

Gli “apparecchi e congegni di cui al comma 7  . statuisce ancora l’articolo 110 – non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004”.

Inoltre, “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti”.

Lo stesso articolo definisce la sanzioni “in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7”.

 

foto tratta dalla pagina Facebook della senatrice Erika Stefani