Scommesse, il Consiglio di Stato riabilita il diniego della Questura: contano anche i legami familiari

Riforma la sentenza del Tar Calabria, respinto il ricorso di primo grado: legittimo il rigetto della licenza motivato dal contesto familiare del richiedente.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione con cui il Tar Calabria aveva annullato il diniego di una licenza per l’esercizio della raccolta di scommesse, disposto dalla Questura di Vibo Valentia ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La sezione terza, con sentenza depositata il 24 settembre, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, restituendo pieno vigore al provvedimento di primo grado adottato dagli uffici territoriali.

Alla base della vicenda vi era la domanda di un cittadino calabrese, respinta dall’amministrazione sulla scorta di una serie di elementi ritenuti sintomatici di una mancanza di affidabilità: censimenti per reati gravi riferiti al periodo compreso tra il 2014 e il 2019, controlli di polizia, difficoltà nel reperirlo presso la residenza dichiarata e l’assenza, all’epoca, di redditi propri. A questi si aggiungevano precedenti riferiti ai genitori, tra cui un avviso orale di pubblica sicurezza nei confronti del padre e una citazione diretta a giudizio a carico della madre per violazione degli articoli 4 e 4 bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la normativa che disciplina l’esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso dell’interessato, osservando come il quadro complessivo non fosse sufficiente a giustificare il diniego, anche in ragione della successiva riabilitazione ottenuta dal padre, della disponibilità di redditi autonomi documentata negli anni 2023 e 2024, della stabile situazione abitativa nel comune di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, dove il richiedente risiederebbe dal 2021 in un’abitazione di proprietà della madre concessa in comodato d’uso gratuito, e della risalenza nel tempo delle frequentazioni contestate, giudicate peraltro generiche.

Di segno opposto la valutazione dei giudici d’appello, che hanno richiamato la costante giurisprudenza amministrativa sull’ampia discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione nell’accertare il requisito della “buona condotta”a i fini del rilascio delle licenze di pubblica sicurezza. Secondo il collegio, gli indizi relativi alle frequentazioni e al contesto familiare andrebbero considerati unitariamente e non isolatamente, tenuto conto in particolare della circostanza per cui la madre del richiedente sarebbe stata a sua volta coinvolta, in passato, nel medesimo settore della raccolta di scommesse. Respinte anche le eccezioni pregiudiziali di tardività e inammissibilità dell’appello, sollevate dalla difesa dell’interessato: la sezione ha chiarito che il calcolo del termine semestrale di impugnazione doveva tenere conto della sospensione feriale relativa al mese di agosto.

Nel motivare la decisione, i giudici hanno citato precedenti conformi della stessa sezione terza, secondo cui il giudizio prognostico sull’affidabilità di chi richiede una licenza per la raccolta di scommesse può legittimamente fondarsi anche sui rapporti di parentela con soggetti pregiudicati, in un settore ritenuto particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni criminali. Assorbito, in applicazione dei principi sugli atti plurimotivati, l’ulteriore profilo relativo alla presunta carenza di capacità economica del richiedente. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.