Il Tribunale non entra nel merito delle contestazioni sulla concorrenza e sulla libertà d’impresa, secondo i giudici, le due note Adm riguardano discipline autonome e non potevano essere impugnate congiuntamente.
Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Coral S.r.l. contro due note dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardanti il settore del bingo: la prima relativa al nuovo limite massimo del montepremi e la seconda alla possibilità di trasferire le sale durante il periodo di proroga delle concessioni.
La decisione è contenuta nella sentenza n. 14738/2026, pubblicata oggi, 10 settembre 2026 dalla Sezione Quarta Ter del Tribunale amministrativo regionale.
La pronuncia, tuttavia, non affronta nel merito la compatibilità delle disposizioni contestate con i principi costituzionali ed europei. Il ricorso è stato infatti definito sulla base di due questioni processuali: l’inammissibilità dell’impugnazione cumulativa di provvedimenti distinti e, con riferimento alla disciplina sul trasferimento delle sale, il difetto di interesse della società ricorrente.
Le due disposizioni contestate
Coral aveva impugnato la nota Adm del 30 dicembre 2024, con la quale era stata comunicata la modifica del limite massimo del montepremi del bingo. Dal primo gennaio 2025, il montepremi può essere fissato in una misura compresa tra il 70 e il 71 percento del prezzo di vendita delle cartelle.
Secondo la società ricorrente, l’innalzamento del tetto massimo al 71 percento finirebbe per favorire i concessionari di maggiori dimensioni, maggiormente in grado di sostenere premi più elevati grazie alle economie di scala e a una più ampia capacità finanziaria. Gli operatori più piccoli rischierebbero, invece, di perdere clientela e competitività.
Il secondo provvedimento impugnato era la nota Adm del 10 gennaio 2025, relativa alla disciplina del trasferimento delle sale bingo nel corso della proroga delle concessioni.
La nuova normativa consente il trasferimento quando il concessionario non possa mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, comprovata diseconomia o fatti non imputabili all’operatore. L’autorizzazione resta subordinata alla valutazione favorevole di Adm e al rispetto di una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, nel caso di trasferimento all’interno dello stesso comune, oppure di 30.000 metri nel caso di spostamento in un altro comune.
Coral riteneva tali distanze eccessive e sproporzionate, sostenendo che avrebbero impedito alla società di trasferirsi in aree considerate redditizie, tra le quali Lecce, Milano e Pisa.
Le contestazioni dei ricorrenti
Nel ricorso la società aveva denunciato la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, tutela dell’affidamento, libertà d’impresa, proprietà e buon andamento dell’amministrazione.
Coral aveva inoltre prospettato un possibile contrasto con il diritto dell’Unione europea, richiamando le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi, oltre alla direttiva 2014/23/UE sulle concessioni.
La società aveva quindi chiesto al Tar di rimettere alla Corte costituzionale la questione relativa al divieto di trasferimento delle sale e di disapplicare la normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto europeo.
Nessuna di queste contestazioni è stata, però, esaminata nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Il primo ostacolo individuato dal Tar riguarda la struttura cumulativa del ricorso. Coral aveva impugnato con un unico giudizio due note che, secondo il Collegio, danno attuazione a disposizioni differenti e riguardano aspetti autonomi dell’attività dei concessionari: da una parte il montepremi e dall’altra il trasferimento delle sale.
La regola generale del processo amministrativo prevede che un ricorso abbia per oggetto un solo provvedimento. Più atti possono essere impugnati congiuntamente soltanto quando esiste una stretta connessione procedimentale o funzionale e quando le censure formulate nei loro confronti risultano sostanzialmente identiche.
Nel caso esaminato, secondo il Tar, queste condizioni non ricorrevano. Le due note ADM non riguardavano segmenti di uno stesso procedimento e alcune contestazioni, come quelle relative al diritto al lavoro e al diritto di proprietà, erano state formulate esclusivamente nei confronti della disciplina sul trasferimento delle sale.
Mancava, quindi, quella che la giurisprudenza definisce “simmetria invalidante”: i vizi denunciati non colpivano nella stessa misura entrambi i provvedimenti.
Il difetto di interesse sui trasferimenti
Il Tar ha rilevato anche un secondo profilo di inammissibilità, limitatamente alla nota sul trasferimento delle sale.
Secondo il Collegio, la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025 è meno restrittiva rispetto al regime precedente. Prima della modifica, infatti, durante la proroga delle concessioni era previsto un divieto assoluto di trasferimento dei locali. La nuova disposizione permette invece lo spostamento in presenza di determinate condizioni eccezionali, sia pure con l’autorizzazione di Adm e nel rispetto delle distanze previste.
Per questa ragione, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’interesse della ricorrente a contestare una modifica normativa che, rispetto al precedente divieto assoluto, ha ampliato le possibilità riconosciute ai concessionari.
Nessuna decisione sulla legittimità delle regole
La portata della sentenza deve essere interpretata con attenzione. Il Tar non ha dichiarato legittimo il limite massimo del montepremi al 71 percento, né ha giudicato proporzionate le distanze di 1.000 e 30.000 metri previste per il trasferimento delle sale.
La pronuncia non stabilisce neppure se tali disposizioni favoriscano i grandi operatori o producano effetti anticoncorrenziali nei confronti delle piccole e medie imprese.
La dichiarazione di inammissibilità ha impedito al Collegio di esaminare tutte queste questioni. Per lo stesso motivo, il Tar ha considerato irrilevanti sia la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale sia le contestazioni fondate sul diritto dell’Unione europea.
L’effetto immediato della decisione è che le due note ADM impugnate restano efficaci. La sentenza rappresenta soprattutto un pronunciamento di carattere processuale e non una valutazione definitiva sulla legittimità sostanziale delle nuove regole del bingo.
Il Tar ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, riconoscendo la peculiarità della controversia e la sua definizione esclusivamente in rito.
Foto AI







