La Corte d’appello di Bari annulla la sanzione da 20mila euro per la presenza di un computer per gioco online in un locale.
Con una sentenza, la Corte d’appello di Bari ha annullato una sanzione da 20mila euro inflitta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli al titolare di un esercizio commerciale per aver messo a disposizione dei clienti alcuni personal computer attraverso i quali era possibile accedere a piattaforme di gioco online. La Prima Sezione Civile, accogliendo l’appello presentato dal titolare dell’attività – assistito dall’avvocato Mariateresa Parrelli – ha riformato la precedente decisione del Tribunale di Bari, alla luce della sentenza n. 104/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto previsto dal Decreto Balduzzi nella parte in cui sanzionava la semplice messa a disposizione di apparecchiature idonee al collegamento ai siti di gioco.
La vicenda risale ad un controllo della Polizia del 2016, nel corso del quale erano state individuate nove postazioni pc collegate a Internet, ed era stato sorpreso un cliente intento a giocare su una piattaforma online con vincite in denaro. Adm aveva quindi contestato la violazione dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto legge 158/2012 (Decreto Balduzzi), applicando una sanzione amministrativa di 20mila euro con ordinanza-ingiunzione del 7 marzo 2017. Il provvedimento era stato confermato dal Tribunale di Bari nel 2023, che aveva respinto l’opposizione del titolare dell’attività.
L’avvocato Mariateresa Parrelli commenta: “La corte di Appello di Bari ha accolto l’appello dopo aver rilevato che la disposizione censurata, pur perseguendo la meritevole finalità di prevenzione della ludopatia, estendeva il divieto ad una gamma estremamente ampia di comportamenti caratterizzati da differente offensività, colpendo indistintamente l’accesso al gioco lecito e illecito e qualsiasi apparecchiatura
astrattamente idonea al collegamento telematico, con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost., nonché della libertà di iniziativa economica privata.
Particolarmente rilevante è pertanto il rilievo secondo cui il legislatore aveva assoggettato a identica sanzione condotte profondamente differenti tra loro, senza distinguere tra apparecchi destinati stabilmente all’attività di gioco e strumenti aventi ordinaria funzione di navigazione internet, realizzando così una disciplina incompatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall’art. 3 Cost. e con la tutela dell’iniziativa economica privata garantita dall’art. 41 Cost.
In conclusione: il Collegio di Bari sanziona l’equiparazione operata da Adm laddove ha assimilato dei banalissimi personal computer agli apparecchi ex 110 Tulps destinati ‘stabilmente’ alla raccolta di gioco”.
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