Confermata l’intenzione del Governo di abrogare il Dl Carburanti e di fare confluire le disposizioni, anche in materia di gioco, in quello precedente.
Come già anticipato da ItalianGamingNews.it, è destinato ad avere vita breve l’ultimo decreto Carburanti approvato dal Governo, inviato poi al Senato, da esso restituito al Governo e infine mandato alla Camera, dove è in fase di esame da parte della commissione Finanze. Vita breve ma significativa, visto che il Governo ha intenzione di fare confluire le sue disposizioni, anche in materia di gioco, nel “vecchio” decreto Carburanti, e contestualmente di abrogarlo.
Ecco dunque come tutto ciò si è tradotto nei lavori della commissione Finanze di ieri, 8 ottobre. E’ stato il presidente e relatore Marco Osnato (Fratelli d’Italia) ad avviare l’esame del Dl Carburanti, soffermandosi anche sulle disposizioni contenute all’articolo tre, che ha così ricapitolato: “L’articolo 3, ai commi da 3 a 7, reca disposizioni in tema di qualificazione a fini Ires delle spese di rappresentanza sostenute dai concessionari di giochi pubblici. In particolare, sono qualificate come spese di rappresentanza, in luogo di pubblicità, l’investimento annuale dello 0,2 percento dei ricavi netti (entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno) in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile, nonché le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico. Si stabilisce poi che non sono deducibili, ai fini dell’imposta sui redditi (Ires) e dell’Irap, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata.
Si dispone che le relative entrate tributarie siano accertate annualmente e destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe)”,
Osnato ha dunque fatto presente, “come già rappresentato con riferimento al decreto-legge n. 139 del 2026, che l’emendamento presentato dal Governo al decreto-legge n. 133 del 2026,(l’emendamento 1.24 Ndr) è finalizzato a farvi confluire anche l’intero contenuto del provvedimento in esame, di cui si dispone contestualmente l’abrogazione, con salvezza degli effetti prodottisi nell’ambito della sua vigenza”.
Peraltro, nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti a questo emendamento, e a tal proposito Osnato si riserva di rendere le valutazioni di ammissibilità nella seduta di oggi.
L’EMENDAMENTO GOVERNATIVO
Ecco dunque come le disposizioni sul gioco sono entrate, cambiando numero, nell’emendamento governativo:
art 2-ter
1. All’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 ». 2. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente
o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
3. All’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo
15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
2-ter. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ».
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2025.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;







