Bingo e luoghi sensibili: concessionaria rinuncia all’appello al Cds, la sala rimane chiusa

Rimane invariata la sentenza del Tar Emilia Romagna favorevole al comune di Fidenza per una sala situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili ma l’appello della concessionaria cade e il Consiglio di Stato non entra nel merito.

 

Si chiude l’appello di una società che opera nel settore del Bingo a livello nazionale resta ferma la sentenza favorevole al Comune di Fidenza da parte del Tar Emilia Romagna. In effetti la concessionaria in questione che si era vista chiudere una sala operante nel territorio e sita a meno di 500 metri da un luogo considerato sensibile, ha rinunciato all’appello presentato al Consiglio di Stato. La normativa violata è quella della Regione Emilia Romagna.

La Quarta sezione ha dichiarato improcedibile l’appello presentato visto che la ricorrente aveva comunicato il sopravvenuto venir meno del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio. Ripetiamo, resta ferma la pronuncia del Tar mentre dovrà essere definito separatamente il ricorso contro l’ordinanza comunale che aveva disposto la chiusura definitiva dell’attività.

La decisione del Consiglio di Stato non entra nel merito della legittimità delle distanze dai luoghi sensibili e non stabilisce direttamente la chiusura della sala bingo.

La disciplina regionale dell’Emilia-Romagna vieta l’attività delle sale giochi e scommesse situate entro 500 metri dai luoghi sensibili. Nel 2017 il Comune di Fidenza aveva effettuato la relativa mappatura, accertando che la sala ricadeva all’interno della fascia vietata.

Nel marzo 2018 il Comune aveva quindi comunicato all’operatore che avrebbe dovuto cessare l’attività entro il termine previsto oppure trasferire la sala in una zona compatibile con la normativa regionale.

La decisione del TAR

Il TAR aveva respinto il ricorso della società con la sentenza n. 117/2025, sostenendo principalmente che le limitazioni perseguono la finalità costituzionalmente rilevante della tutela della salute; il distanziometro non introduce un divieto assoluto di esercizio dell’attività; la società non aveva dimostrato concretamente che fosse impossibile trasferire la sala in un’altra zona del territorio comunale; non risultava quindi provato il cosiddetto effetto espulsivo, ossia l’impossibilità sostanziale di esercitare l’attività nell’intero territorio.

Le contestazioni della società

Con l’appello, la ricorrente sosteneva invece che l’applicazione del distanziometro producesse un effetto sostanzialmente espulsivo.

Secondo la società non esistevano concretamente aree idonee alla delocalizzazione; la mappatura comunale presentava profili di illegittimità; il sacrificio imposto all’attività economica era sproporzionato; non era stato adeguatamente bilanciato il diritto all’iniziativa economica con la tutela della salute.

La chiusura della sala

Nel frattempo, con l’ordinanza n. 266 del 17 luglio 2023, il Comune di Fidenza aveva disposto la chiusura definitiva della sala bingo.

La società aveva impugnato separatamente anche questa ordinanza e il TAR ne aveva sospeso cautelarmente l’efficacia, considerando la decisione sull’appello relativa agli atti presupposti potenzialmente decisiva anche per il procedimento sulla chiusura.

Il giudizio contro l’ordinanza di chiusura è quindi autonomo e, sulla base del testo della sentenza, non risulta ancora definito nel merito. L’effetto principale è che la sentenza del TAR favorevole al Comune e alla Regione non viene riformata e resta ferma.

Questo rafforza la posizione del Comune nel separato giudizio relativo alla chiusura della sala. Tuttavia, non si dovrebbe scrivere che il Consiglio di Stato abbia ordinato o confermato direttamente la chiusura: Palazzo Spada ha pronunciato solamente una decisione processuale di improcedibilità.

Spetterà al Tar definire il ricorso autonomo contro l’ordinanza del 2023 e stabilire gli effetti sulla sospensione cautelare già concessa.