Il Tar Veneto conferma l’interdittiva antimafia emessa nei confronti di un operatore di gioco da parte della Prefettura di Venezia.
“Il provvedimento impugnato risulta fondato su un’istruttoria completa e coerente e su una motivazione logica e congrua, non emergendo i dedotti vizi di legittimità.”
Queste le conclusioni tratte dal Tar Veneto, nel respingere, con sentenza, il ricorso di un’impresa contro l’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Venezia in relazione all’attività nel settore dei giochi pubblici.
LA VICENDA – L’interdittiva era stata adottata nei confronti di un’impresa attiva prevalentemente nella somministrazione di alimenti e bevande, dopo una richiesta di documentazione antimafia proveniente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all’attività di gioco.
La Prefettura aveva ricostruito una sorta di “galassia” societaria familiare, composta da diverse imprese operanti tra Veneto e Friuli e riconducibili, secondo l’Amministrazione, allo stesso gruppo familiare originario della Calabria.
L’impresa aveva contestato questa ricostruzione, sostenendo soprattutto che i singoli elementi fossero stati considerati in maniera eccessivamente penalizzante e che mancasse la prova di un effettivo condizionamento mafioso della gestione.
Aveva inoltre evidenziato di avere adottato misure di self-cleaning, tra cui il licenziamento di alcuni dipendenti e l’adozione di un modello organizzativo ex Dlgs 231/2001.
LA CONFERMA DELL’INTERDITTIVA – Il punto centrale della sentenza è la natura preventiva dell’interdittiva antimafia.
Il Tar chiarisce che non occorre dimostrare che l’impresa sia effettivamente infiltrata dalla mafia o che vi sia una responsabilità penale. L’interdittiva opera infatti su un piano preventivo e prognostico.
Per questo, secondo il Collegio “non richiede la prova piena dell’infiltrazione mafiosa, né l’accertamento di responsabilità penali”, ma è sufficiente che esista un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti dal quale possa desumersi, secondo il criterio del “più probabile che non”, un concreto rischio di condizionamento.
Il Tar sottolinea inoltre che “gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario” e dunque anche se il singolo elemento, preso isolatamente, non sarebbe sufficiente a giustificare l’interdittiva, la sua rilevanza può emergere dalla connessione con tutti gli altri elementi del quadro indiziario.
Inoltre, il Tar respinge l’argomento secondo cui i familiari coinvolti avrebbero avuto ruoli meramente esecutivi o non avrebbero avuto formalmente poteri di gestione.
Per il Collegio, infatti, non è necessario dimostrare un collegamento diretto tra il soggetto controindicato e le decisioni aziendali ma possono assumere rilievo anche i rapporti di parentela, quando, per intensità e caratteristiche concrete, rendano plausibile una possibile influenza indiretta sulla società.
La sentenza precisa al riguardo: “Laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, siano tali da far ritenere […] che l’impresa ovvero le decisioni concernenti la sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata”
Nel caso concreto, il Tar ha ritenuto significativo il fatto che la società fosse a capitale ristretto, che le scelte strategiche fossero condivise tra i soci e che alcuni componenti della famiglia avessero avuto nel tempo ruoli o rapporti con diverse società del medesimo reticolo.
A ciò si aggiungevano, secondo il Tar, le “frequentazioni, ritenute non occasionali” con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.
Il Collegio ha quindi ritenuto ragionevole la conclusione della Prefettura secondo cui il complesso di tali circostanze rendeva “più probabile che non” il pericolo di ingerenza mafiosa.
L’impresa aveva contestato anche l’utilizzo di vicende giudiziarie risalenti nel tempo, sottolineando le assoluzioni e la caducazione di alcune misure di prevenzione ma a tale proposito il tribunale osserva che la Prefettura non aveva fondato l’interdittiva esclusivamente su quei precedenti ma aveva aveva considerato anche rapporti e frequentazioni più recenti e ritenuti stabili con soggetti contigui alla criminalità mafiosa.
Per questo, secondo il Tar, i precedenti assumevano valore all’interno di un quadro più ampio e non costituivano, da soli, il fondamento della misura.
Quanto al self-cleaning, l’impresa aveva cercato di interrompere i rapporti ritenuti problematici, licenziando alcuni soggetti e adottando un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 con un organismo di vigilanza esterno, ma il Tar ha ritenuto tali iniziative insufficienti, perché il rischio individuato dalla Prefettura non aveva carattere episodico.
La sentenza afferma infatti che le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un’influenza mafiosa “meramente occasionale e non già strutturale”.
Nel caso concreto, invece, il Collegio ha ritenuto esistente una “rete di collegamenti fitti e non occasionali” e per di più alcuni legami rilevanti permanevano: in particolare, un familiare risultava ancora dipendente della società e la moglie di quest’ultimo conservava la maggioranza delle quote.
Di conseguenza, il self-cleaning non è stato ritenuto idoneo a eliminare il rischio individuato dalla Prefettura.
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