Comitato per la Legislazione su Dl Carburanti: ‘Riformulare indeducibilità sponsorizzazioni nel gioco’

Stretta gioco nel Dl Carburanti: il Comitato per la Legislazione chiede di riscrivere l’indeducibilità delle sponsorizzazioni. Il testo in Aula alla Camera a partire dal 14 settembre.

Lavori in corso alla Camera sulla conversione in legge del decreto Carburanti, dopo l’emendamento del Governo che ha fatto confluire le disposizioni sul gioco contenute nell’ultimo in ordine cronologico con quello precedente.

A tale proposito, il Comitato per la legislazione, nell’esprimere il suo parere favorevole con osservazione alla commissione Finanze, si è soffermato anche sull’articolo 2-ter, quello che riscrive la disciplina sulla deducibilità delle spese di promozione, comunicazione e sponsorizzazione per l’intero comparto del gioco, ricordando che esso, al comma 4, “stabilisce la non deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle spese sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo ovvero servizi informativi di comparazione di quote o offerte; come precisato dalla relazione illustrativa, il regime di indeducibilità fiscale delle spese in esame risulta volto ad assicurare la piena osservanza al divieto di pubblicità di giochi e scommesse, sancito dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018” e suggerendo che, “attesa la portata generale e ordinamentale della disposizione in esame, al fine di assicurare un migliore e più efficace coordinamento normativo con l’ordinamento vigente, essa potrebbe essere riformulata, analogamente alle disposizioni precedenti, in forma di novella all’articolo 108 del d.P.R. n. 917/1986, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi“. Il Comitato osserva inoltre che “il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (Atn) né di analisi di impatto della regolamentazione (Ari).

Nel suo parere favorevole con osservazioni, il Comitato esorta dunque la sesta commissione a valutare “l’opportunità di approfondire (…) l’articolo 3, comma 4, riformulando la disposizione in forma di novella all’articolo 108 del Dpr n. 917/1986“.

Via libera al disegno di legge anche da parte della commissione Affari costituzionali: pure in questo caso si tratta di un parere favorevole con un’osservazione, ma che non tocca la materia dei giochi.

IL DIBATTITO IN SEDE REFERENTE – Come noto, sede referente dell’esame del disegno di conversione in legge del decreto Carburanti è la commissione Finanze, dove non è mancato il dibattito proprio in materia di gioco.

Marco Osnato, presidente e relatore, avverte che il deputato De Palma ha ritirato il subemendamento 0.1.24.24 a sua prima firma e riferito all’articolo 2-ter (All’emendamento 1.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, apportare le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: di cui all’articolo 15, commi 2 e 3 con le seguenti: di cui all’articolo 15 comma 2, per la parte eccedente il limite indicato dal medesimo comma, e 3; 2) al comma 3, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: di cui all’articolo 15, commi 2 e 3 con le seguenti: di cui all’articolo 15, comma 2, per la parte eccedente il limite indicato dal medesimo comma, e 3. 0.1.24.24. De Palma, Sala, Rubano, questo il testo)  mentre Andrea De Bertoldi (Lega) comunica che intende fare proprio il subemendamento 0.1.24.24 testé ritirato, avendo peraltro già preannunciato l’intenzione di sottoscriverlo. A proposito, spiegandone anche il senso, sottolinea “nella sua qualità di commercialista e cultore del diritto tributario, la centralità dello statuto del contribuente, che tutte le parti politiche invocano, salvo poi disattenderne i principi fondamentali una volta al Governo. Infatti, con la sua proposta emendativa il Governo introduce una norma che incide retroattivamente sulla deducibilità dei costi, determinando in tal modo una vera e propria violazione dello statuto del contribuente. Nell’auspicare che ciò non accada, nota come nel caso di specie venga all’attenzione della Commissione una ragione in più, di carattere etico, per non toccare – e per di più in modo retroattivo – la deducibilità dei richiamati costi”. De Bertoldi si riferisce, in particolare, al fatto che “le imprese sono tenute a sopportare tali oneri per un’imposizione dello Stato, che esige dagli operatori del settore la promozione del gioco consapevole. Pertanto, non solo è inaccettabile l’indeducibilità retroattiva dei costi, ma lo è a maggior ragione se opera in relazione a costi imposti dallo Stato. Chiede, dunque, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, l’accantonamento della proposta subemendativa in esame, affinché il Governo e il relatore, alla luce di quanto esposto, possano mutare i pareri di rispettiva competenza”. In caso contrario, nel sottolineare come lo statuto del contribuente debba essere un punto di riferimento per ogni parte politica, il deputato preannuncia, a titolo personale e in qualità di presidente del movimento dei Liberali Cristiano Democratici, il proprio voto favorevole sulla proposta subemendativa in esame. Pur riconoscendo lo stato di emergenza in cui versa il Paese per il perdurante incremento dei costi dei carburanti, ritiene che si “assista a politiche estere non del tutto coerenti con la volontà di ridurre la pressione fiscale sui cittadini. Ricorda, in particolare, riferendosi alle soluzioni già prospettate in materia dal vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, che esistono altri modi di intervento sulle richiamate emergenze; tra questi, la previsione di sconti sui carburanti per singole categorie o la predisposizione di norme di copertura che tengano conto delle realtà finanziarie che hanno conseguito maggiori utili con l’incremento dei costi dei prodotti energetici e che più hanno beneficiato, in passato, in fasi di maggiore difficoltà, di aiuti pubblici”.

Marco Osnato, presidente e relatore, concorde il Governo, non accede alla richiesta di accantonamento avanzata dall’onorevole De Bertoldi e la proposta viene dunque respinta.

Toni Ricciardi (Pd-Idp) “illustra, in qualità di cofirmatario, il subemendamento Merola 0.1.24.29, col quale si propone di destinare le maggiori entrate derivanti dalle nuove disposizioni fiscali in tema di giochi pubblici alla prevenzione delle dipendenze patologiche. Ricorda, al riguardo, che vi sono aree del Paese nelle quali la ludopatia è un fenomeno esteso ed endemico. Ritiene, in conclusione, che non stanziare risorse per la prevenzione della ludopatia sia una scelta che rischia di avere gravi conseguenze future”.

La Commissione respinge il subemendamento Merola 0.1.24.29. La Commissione approva quindi l’emendamento 1.24 del Governo e respinge l’emendamento Gubitosa 1.3, come pure tutti i subemendamenti presentati all’emendamento governativo.

Il testo è stato quindi blindato mantenendo l’indeducibilità totale ai fini Ires e Irap per le spese di sponsorizzazione e comparazione quote, così come inizialmente strutturato. e, nella seconda seduta della giornata, se ne termina l’esame.

Secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo il testo approderà nelle aule di Palazzo Montecitorio da lunedì 14 settembre e verrà poi inviato a Palazzo Madama. La conversione definitiva in legge dovrà invece concludersi entro il 25 settembre.

Per completezza d’informazione ecco di nuovo l’emendamento governativo approvato e tutti i subemendamenti presentati sul gioco e che sono stati, come detto, tutti respinti:

L’EMENDAMENTO GOVERNATIVO

Art. 2-ter. (Disposizioni di carattere fiscale)
1. All’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 ».

2. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

3. All’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2-ter. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

 

I SUBEMENDAMENTI

All’emendamento 1.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: servizi informativi di comparazione di quote o  offerte inserire le seguenti: o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa;
2) al comma 3, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: servizi informativi di comparazione di quote o offerte inserire le seguenti: o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa.
0.1.24.26. Merola, Vaccari.

All’emendamento 1.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, comma 4, dopo le parole: si applicano inserire la seguente: anche.
0.1.24.27. Alifano, Gubitosa, Raffa.

All’emendamento 1.24 Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, comma 4, sopprimere le parole: successivo a quello.
0.1.24.28. Alifano, Gubitosa, Raffa.

All’emendamento 1.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso Art. 2-ter, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono assegnate al Fondo per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e destinate alla realizzazione dei piani regionali sul gioco d’azzardo patologico di cui al comma 370 del medesimo articolo 1.
0.1.24.29. Merola, Vaccari.